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ORIGINI E COSTITUZIONE
Le origini dell'amministrazione della pubblica sicurezza si fanno comunemente risalire a Carlo Alberto che istitui nel 1848 una amministrazione civile di P.S. . Nello stato sabaudo venne ben presto affiancata all'apparato militare di controllo territoriale una struttura civile composta di delegati di polizia.
Con la crescente esigenza di ordine e sicurezza pubblica derivante anche dal particolare momento storico denso di fermenti politici dovuti alla guerra tra il regno sardo-piemontese e l'impero austriaco. Non si tardò molto a comprendere che le funzioni di polizia, al pari di quanto avveniva già negli altri stati, necessitavano di strutture dedicate meglio rispondenti a quelle esigenze che per natura fossero svincolate da molti di quegli obblighi che caratterizzavano i corpi militari in senso tradizionale.
Fu così che a pochi anni dall'istituzione dell'amministarzione di PS, Vittorio Emanulele II, con la legge 11 luglio 1852, n.1404, tentò di rinnovare e potenziare questa sua nuova amministrazione creando un apposito Corpo delle Guardie di PS alle dirette dipendenze del Ministero degli interni.
Il Corpo delle Guardie che inizialmente era composto da due compagnie, una a Torino e l'altra nella città di Genova ma venne via via aumentato nell'organico. Nel 1859 la Lombardia passa dall'Austria allo stato sabaudo, seguono poi i ducati di Parma e Piacenza, di Modena e con la legge 13 novembre 1859, n. 3720, si estese la competenza territoriale a tutti gli stati (meno la Toscana) che via via andavano annettendosi al Regno di Sardegna.
Inizialmente si distinguevano in organico comandanti di 1^ e 2^ classe, brigadieri e sotto-brigadieri, guardie e allievi. Venne poi istituito tra i sottufficiali il grado di maresciallo d'alloggio.
Nel 1866 per l'annessione del Veneto fuorono mobilitate più di 300 guardie per da affiancare al R.Esercito combattente. I fervori di patriottismo non mancarono così come gli entusiarmi di partecipazione tra le guardie. L'annessione dello stato borbonico a quello sardo-piemontese fu l'evento più difficoltoso per le elevate differenze socio-culturali o di sviluppo economico che esistevano tra gli stati del nord e il Regno delle due Sicilie.
COSTITUZIONE DEL CORPO
Le guardie di Pubblica Sicurezza sono costituite in compagnie e in drappelli. Lo stato della Forza è determinato dal Ministero dell'Interno e la ripartizione dei gradi è la seguente:
* Guardie * Appuntati * Sotto-Brigadieri * Brigadieri * Marescialli d'alloggio * Comandanti di compagnia di III classe * Comandanti di compagnia di II classe * Comandanti di compagnia di I classe * Comandante maggiore
La nomina dei Comandanti, marescialli d'alloggio e brigadieri è riservata al Ministro dell'Interno mentre quella a sotto-brigadiere è delegata ai Prefetti.
AVANZAMENTO DELLA DISCIPLINA
Non è obbligatorio il saluto tra i militari dell'esercito e le guardie di pubblica sicurezza.
Le infrazioni alle leggi, ai regolamenti, ed alla disciplina, sono punite con le seguenti pene:
1. Ammonizione 2. Arresto in sala di disciplina estensibile a 40 giorni 3. Sospensione temporanea dell'Ufficio e dello stipendio 4. Perdita e retrocessione del grado 5. Espulsione dal Corpo 6. Incorporazione nei Cacciatori Franchi.
Le guardie di pubblica sicurezza sono punite secondo il codice penale militare dai tribunali militari per:
1. La diserzione qualificata, cioè seguita dall'esportazioni di armi in dotazione al corpo; 2. L'insubordinazione al superiore accompagnata da minacce o vie di fatto.
Ammonizione, sala di disciplina sono irrogate a seconda delle circostanze per mancanze dovute a:
* Inesattenza o negligenza nell'adempimento dei doveri; * Assenza non autorizzata * Introduzione nella caserma, senza plausibile motivo, di persone estranee al Corpo; * Uso di modi inguiriosi verso un subalterno ed ogni abuso di autorità a suo riguardo; * L'intrattenere relazioni da cui derivi pubblico scandalo, intolleranza, modi sconvenienti ed in generale ogni mancanza alla disciplina.
Arresto in sala di disciplina, con la sospensione temporanea e con la perdita del grado si puniscono le guardie che:
* si macchino delle mancanze precedentemente accennate accompagnate da circostanze aggravanti, o dalla recidiva; * si ubriacano, contraggono debiti senza onorarli, che giuocano illecitamente; * trascurano le conservazione delle armi e del vestiario; * abusano di autorità verso chiunque.
Coloro che accettano retribuzioni o regali, la trascuranza sopra un verbale, il rifiuto o l'omissione volontaria di adempiere ai propri doveri, vengono espulsi dal Corpo.
Coloro che anche per poco tempo incorrano nelle seguenti circostanze vengono puniti coll'incorporazione nei Cacciatori Franchi:
* Graduati o guardie che vioino il segreto; * I recidivi del disordine, reputati incorreggibili con le punizioni normali; * L'istigazione alla diserzione od alla insubordinazione; * Insubordinazione grave accompagnata dalle vie di fatto; * La violazione degli arresti, il dar prova di viltà in servizio; * L'assenza non autorizzata oltre le 48 ore; * La vendita o il prestare armi, e oggetti componenti la divisa senza speciale autorizzazione; * Il contrarre matrimonio in servizio; * Il rifuito a compiere il proprio dovere, quando il non prestarvisi può essere causa di disordini.
(Fonte: Poliziottionline)
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